Fanno parkour sui tetti di via Ceccardi, uno identificato dalla polizia di Stato

È successo questo pomeriggio. Altri due ragazzi sono riusciti, per ora, a sfuggire ai controlli

Tre ragazzi stavano facendo parkour sul tetto di un palazzo di via Ceccardi. La polizia di Stato ha fermato e identificato uno dei tre, un 20enne italiano.

Il parkour non è vietato dalla legge italiana e viene praticato anche in ambito sportivo organizzato. Ma questo non significa che sia consentito arrampicarsi liberamente su edifici, tetti, recinzioni e proprietà private. Oltre al rischio di cadute anche gravissime, a fare la differenza sono il luogo, le modalità della pratica e gli eventuali danni provocati.
Il parkour è una disciplina nata nell’ambiente urbano che consiste nello spostarsi da un punto a un altro superando gli ostacoli presenti lungo il percorso nel modo più efficace, controllato e fluido possibile. Muri, scalinate, ringhiere, muretti e dislivelli possono quindi diventare elementi del percorso, attraverso salti, volteggi, arrampicate, passaggi in equilibrio e tecniche di atterraggio. La Federazione Ginnastica d’Italia lo descrive proprio come una disciplina nella quale gli ostacoli naturali o urbani vengono utilizzati per costruire un percorso personale e sottolinea l’importanza della preparazione atletica, della tecnica di caduta e atterraggio e dell’analisi dell’ambiente.
È importante distinguere il parkour propriamente detto dalle immagini più spettacolari che spesso circolano sui social network. Saltare da un tetto all’altro a parecchi metri d’altezza o camminare sul bordo di un edificio non costituisce l’essenza necessaria della disciplina. Nel parkour tecnico uno degli obiettivi è proprio imparare a valutare l’ostacolo, controllare il movimento e non eseguire un passaggio che ecceda le proprie capacità. È significativo che nelle competizioni regolamentate dalla Federazione Ginnastica d’Italia siano previsti ostacoli certificati, pavimentazioni ammortizzanti e limiti dimensionali; inoltre vengono penalizzati gli elementi eseguiti in maniera rischiosa o non sicura.
Dal punto di vista della legge italiana, non esiste un reato di “fare parkour” né una norma nazionale che vieti questa disciplina. In un parco, in una palestra, in un’area specificamente attrezzata oppure in uno spazio pubblico liberamente accessibile, quindi, praticarlo è in linea generale lecito, fermo restando il rispetto dei regolamenti locali, delle eventuali limitazioni di accesso e delle comuni norme poste a tutela delle persone e dei beni.
La situazione cambia completamente quando per costruire il proprio percorso si entra in spazi che non sono liberamente accessibili. Il fatto che un tetto, un cortile, una terrazza o un edificio possa essere fisicamente raggiunto non conferisce alcun diritto di entrarvi. In particolare, l’articolo 614 del codice penale punisce la violazione di domicilio, cioè l’introduzione nell’abitazione altrui, in un luogo di privata dimora o nelle relative pertinenze contro la volontà di chi può escluderne l’accesso, oppure clandestinamente o con inganno. La normativa vigente prevede, nella fattispecie ordinaria, la reclusione da uno a quattro anni.
Va invece usata cautela quando si parla di “invasione di terreni o edifici”. L’articolo 633 del codice penale non rende automaticamente reato qualsiasi ingresso non autorizzato: richiede infatti che l’invasione arbitraria di un terreno o edificio altrui sia compiuta allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto. Non sarebbe quindi corretto affermare che qualunque ragazzo che scavalca una recinzione per fare parkour commetta necessariamente questo specifico reato; la qualificazione giuridica dipende dalle circostanze concrete.
Altra questione è quella dei danni. Muri, ringhiere, coperture, cornicioni, arredi urbani e altre strutture non diventano “attrezzature sportive” solo perché vengono utilizzati per un salto. Se vengono danneggiati possono entrare in gioco le norme penali sul danneggiamento, con una tutela particolarmente significativa nel caso di edifici pubblici, immobili destinati a uso pubblico e altre categorie protette dall’articolo 635 del codice penale. Sul piano civile vale inoltre il principio generale dell’articolo 2043 del codice civile: chi, con comportamento doloso o colposo, provoca ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo.
Non bisogna poi considerare soltanto ciò che potrebbe accadere al praticante. Un salto effettuato in mezzo ai passanti, la caduta di un oggetto dall’alto o una persona travolta durante una rincorsa possono provocare lesioni a terzi. In presenza di una condotta colposa possono quindi assumere rilievo anche le norme sulle lesioni personali colpose previste dall’articolo 590 del codice penale.
Il rischio fisico varia enormemente a seconda di come viene praticato il parkour. In un ambiente controllato, con progressione tecnica e ostacoli adeguati, è una disciplina atletica che richiede forza, coordinazione, equilibrio e capacità di assorbire correttamente gli atterraggi. Una ricerca sulle lesioni nel parkour ha rilevato che gli atterraggi rappresentavano la fase associata alla maggior parte degli infortuni; tra le cause ricorrevano anche la sopravvalutazione delle proprie capacità e l’errata valutazione della situazione. Un’altra ricerca basata sugli accessi ai pronto soccorso ha riscontrato soprattutto fratture, distorsioni, stiramenti, abrasioni, contusioni e ferite, con una prevalenza degli infortuni agli arti.
Il salto in altezza introduce però una variabile completamente diversa. Su un percorso a terra, un errore può tradursi in una distorsione o in una frattura; sul tetto di un edificio, lo stesso errore può determinare una caduta di diversi metri. Traumi cranici, fratture vertebrali, lesioni del midollo spinale e politraumi possono produrre invalidità permanente o morte. In letteratura medica sono documentati anche casi di gravissime lesioni cervicali conseguenti alla pratica non sicura del parkour.
C’è inoltre un problema spesso sottovalutato: le strutture urbane non sono progettate come attrezzi ginnici. Una ringhiera può essere corrosa, una lastra di copertura può non sopportare il peso di una persona, un cornicione può sgretolarsi, una superficie può essere bagnata oppure ricoperta di polvere. Ciò che appare solido da terra può non esserlo affatto. Anche per questo la pratica sportiva organizzata utilizza progressioni didattiche, ostacoli controllati e tecniche specifiche per cadute e atterraggi.
In sintesi, dunque, in Italia il parkour è una pratica lecita e riconosciuta anche nell’ambito della Federazione Ginnastica d’Italia. Non esiste però un “diritto al parkour” che consenta di ignorare cancelli, divieti, proprietà private o regole di accesso. Un conto è allenarsi su ostacoli accessibili e in condizioni controllate; un altro è scavalcare recinzioni, entrare negli edifici, raggiungere tetti non aperti al pubblico o effettuare salti ad alta quota. In questi casi al rischio sportivo si possono aggiungere conseguenze civili e, a seconda della condotta concreta, anche penali.
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